Art. 113
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[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]Le spese per la costruzione e l'acquisto e per adattamenti e riparazioni degli edifici scolastici sono a carico dei Comuni.
[3]Lo Stato facilita ai Comuni le spese sopraindicate, assumendosi l'onere del pagamento degli interessi dei mutui, e con la concessione di sussidi. Gli appositi stanziamenti di bilancio saranno ripartiti per ciascun Provveditorato, in rapporto al fabbisogno comparativo dei vari Provveditorati.
[4]Negli edifici scolastici che si costruiscano, in frazioni o borgate in cui esistono non piu' di due scuole rurali e difettino case di abitazione civile, devono essere compresi gli alloggi per gli insegnanti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva