Art. 114
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[1](Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]Alla compilazione dei progetti e alla esecuzione delle opere nei piccoli Comuni, nelle frazioni e nelle borgate, potranno provvedere in luogo e per conto dei Comuni, oltre gli Enti statali autorizzati da leggi speciali, anche gli Enti delegati per l'amministrazione di scuole diurne, i quali si siano interessati della edilizia scolastica nelle zone loro assegnate.
[3]Qualora detti Enti si sostituiscano ai Comuni, i pagamenti dei contributi dello Stato si effettuano con l'intervento degli Enti stessi, su delega dei Comuni.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva