Art. 115
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]I progetti degli edifici scolastici, da compilarsi secondo le norme dettate con decreto del ministro della pubblica istruzione, sono approvati dal Regio provveditore agli studi su parere del Genio civile e del medico provinciale.
[3]L'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilita'. Per le espropriazioni occorrenti si applicheranno le disposizioni degli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885, n. 2992, per il risanamento della citta' di Napoli.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva