Art. 118

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[1](Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

[2]In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art118 · fonte su Normattiva