Art. 118
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 8, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]In caso di ritardo o di rifiuto da parte dei Comuni a prendere i necessari provvedimenti per la sollecita contrattazione dei mutui o per tutti gli altri atti di loro competenza, si provvede di ufficio, sentita la Cassa depositi e prestiti, nei riguardi della garanzia dei mutui, e secondo le norme stabilite con decreto del ministro della pubblica istruzione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva