Art. 119
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923. N, 3125).
[2]Gli istituti di credito agrario e le casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facolta' di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 %.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva