Art. 119

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[1](Art. 9, R. decreto 31 dicembre 1923. N, 3125).

[2]Gli istituti di credito agrario e le casse di risparmio sono autorizzate, anche in deroga ai propri statuti, a includere la costruzione dell'edificio scolastico rurale nelle imprese al cui finanziamento hanno facolta' di provvedere, contribuendo lo Stato, nei limiti degli stanziamenti, al pagamento degli interessi nella misura del 4 %.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art119 · fonte su Normattiva