Art. 120

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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).

[2]Per lo svolgimento del programma di costruzione di cui agli articoli precedenti, le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di L. 1,000,000 in ciascun anno.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art120 · fonte su Normattiva