Art. 120
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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3125).
[2]Per lo svolgimento del programma di costruzione di cui agli articoli precedenti, le somme stanziate nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione a titolo di concorso dello Stato per il pagamento degli interessi relativi ai mutui per la costruzione degli edifici scolastici, sono per dieci anni, a decorrere dal 1° luglio 1924, progressivamente aumentate della somma costante di L. 1,000,000 in ciascun anno.
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