Art. 122
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[1](Art. 1, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Tutte le nomine degli insegnanti nelle scuole elementari sono deliberate in seguito a concorso per titoli ed esami.
[3]A questa regola non e' lecito derogare se non nei casi nei quali sia impossibile provvedere alla nomina dell'insegnante per mancanza di graduatoria di concorso.
[4]Qualunque nomina fatta senza concorso e' provvisoria e non puo' avere durata maggiore dell'anno scolastico, per il quale fu necessario in via eccezionale di provvedere; col chiudersi di questo, il maestro e' di fatto licenziato senza che occorra deliberare e notificargli alcun atto di licenziamento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva