Art. 125
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[1](Art. 4, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]I Comuni possono delegare al Regio provveditore la pubblicazione del bando e lo svolgimento del concorso per le scuole da essi amministrate.
[3]Nel caso previsto dal comma precedente e nei casi di sostituzione del Regio provveditore al Comune, i concorsi per le scuole comunali sono giudicati dalla stessa Commissione di concorso per le scuole dipendenti dal Regio Provveditorato, a meno che, avuto riguardo al numero e alla ubicazione dei Comuni deleganti o inadempienti, il Regio provveditore non creda di costituire Commissioni apposite per ogni Comune e per gruppi di Comuni. In questo caso di Commissioni per gruppi di Comuni, i concorsi si svolgono in determinate sedi, indicate dal Regio provveditore.
[4]In ogni caso, le spese per lo svolgimento di questi concorsi sono ripartite fra i Comuni in ragione del numero dei concorrenti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva