Art. 126
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[1](Art. 5, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Gli esami di concorso consistono:
- a)nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;
- b)in un esame orale.
[3]Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.
[4]La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti di combattimento.
[5]Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritta e orale, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva