Art. 126

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[1](Art. 5, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Gli esami di concorso consistono:

  • a)nello svolgimento scritto di un tema di pedagogia;
  • b)in un esame orale.

[3]Alle prove orali sono ammessi soltanto i candidati approvati nell'esame scritto.

[4]La valutazione dei titoli ha luogo nei riguardi dei soli concorrenti che hanno superato la prova orale. Speciale valutazione viene data al servizio militare prestato in reparti di combattimento.

[5]Il regolamento determina le materie degli esami orali, il minimo di voti per l'approvazione alle prove scritta e orale, i titoli valutabili nonche' le norme per tale valutazione e tutte le altre relative alle operazioni di concorso.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art126 · fonte su Normattiva