Art. 128

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[1](Art. 7, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132; art. 1 e 2 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

[2]La Commissione giudicatrice e' nominata, a norma del regolamento, dal Regio provveditore agli studi o dalla Giunta municipale, non piu' tardi del 30 giugno.

[3]Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dal Regio Provveditorato e' corrisposto, per la prova scritta, un compenso di L. 2 per ogni candidato ammesso alla prova stessa, fino a 500 e, in aggiunta, un compenso di L. 1,50 per ogni candidato oltre i 500 fino a 1000 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 1000.

[4]A ciascun commissario e', inoltre, assegnato per le prove orali, la valutazione dei titoli e la compilazione della graduatoria, un ulteriore compenso di L. 1.50 per ogni candidato esaminato alla prova orale fino a 500 e di L. 1 per ogni candidato oltre i 500.

[5]A ciascuno dei membri delle Commissioni di vigilanza, compreso il presidente, durante la prova scritta, e' assegnato un compenso di L. 25.

[6]Ai commissari scelti fuori del Comune sede del Provveditorato sono dovute le diarie e indennita' di viaggio stabilite dalle leggi vigenti.

[7]Ai membri delle Commissioni giudicatrici dei concorsi banditi dai Comuni sono corrisposti i compensi e le indennita' nella misura fissata dal regolamento comunale o con speciale deliberazione della Giunta municipale.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art128 · fonte su Normattiva