Art. 13
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[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.
[3]Essi tengono l'ufficio presso una delle scuole pubbliche ((del Comune capoluogo della circoscrizione)). Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.
Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva