Art. 13

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[1](Art. 8, comma 2°; art. 22, comma 2°, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453, e art. 7, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono alla diretta dipendenza del Regio provveditore agli studi.

[3]Essi tengono l'ufficio presso una delle scuole pubbliche ((del Comune capoluogo della circoscrizione)). Le spese di arredamento, di illuminazione e riscaldamento, di custodia e pulizia del locale di ufficio sono a carico del Comune.

Testo vigente dal 21 luglio 1926 al 16 dicembre 2010 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art13 · fonte su Normattiva