Art. 130
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[1](Art. 9, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Ai mutilati e agli invalidi di guerra, per i quali e' prescritta dalle norme vigenti l'assunzione obbligatoria nelle pubbliche Amministrazioni, e' conferito, quando siano riusciti vincitori nei concorsi magistrali, oltre ai posti loro spettanti in via normale per effetto della loro classificazione in graduatoria, il decimo di tutti i posti che si devono coprire per il periodo di efficacia della graduatoria. A questo effetto, compilata la graduatoria degli eleggibili secondo il merito, la Commissione colloca al 10°, al 20°, al 30° posto, e cosi' di seguito, della graduatoria, il primo dei mutilati o invalidi che abbia una votazione immediatamente inferiore a quella attribuita al candidato, che e' collocato nella graduatoria originaria al 10°, al 20°, al 30° posto e cosi' via, e che va ad occupare il posto immediatamente successivo.
[3]Qualora ad uno dei posti anzidetti si trovi gia' collocato un mutilato o invalido di guerra per ordine di merito, non si fa luogo nei riguardi di quel posto all'indicato spostamento della graduatoria.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva