Art. 131
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 10, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]La nomina dei maestri delle scuole amministrate dal Regio Provveditorato e la loro assegnazione alle singole sedi e' fatta dal Regio provveditore agli studi, secondo l'ordine della graduatoria di concorso e tenendo conto delle esigenze della scuola e delle indicazioni degli stessi maestri, entro la seconda quindicina di settembre, conformemente alle norme del regolamento.
[3]I maestri dei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole sono eletti, entro lo stesso termine, dal Consiglio comunale, il quale procede alle nomine, secondo l'ordine di merito della graduatoria. Tali nomine non sono esecutive se non dopo l'approvazione del Regio provveditore, il quale procede direttamente alle nomine stesse, ove il Comune non vi abbia provveduto nel termine.
[4]Quando la nomina avviene in corso d'anno scolastico, la assegnazione della sede ha carattere provvisorio. L'assegnazione definitiva ha luogo dopo attuati i trasferimenti.
[5]Gli insegnanti sono, quindi, inscritti nei ruoli, costituiti a norma dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva