Art. 133
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[1](Art. 12, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]La nomina dell'insegnante straordinario ha la durata di un triennio di prova. Compiuto il triennio di prova, acquista carattere di stabilita', salvo che il maestro sia stato, prima della scadenza del triennio, licenziato per ragioni didattiche. La deliberazione di licenziamento deve essere notificata giudizialmente al maestro.
[3]Il licenziamento dei maestri dei Comuni autonomi deve essere preceduto dal parere conforme del Regio provveditore agli studi, e la deliberazione deve contenere, a pena di nullita' questo parere motivato.
[4]In tutti i casi, finche' non siasi avuta una decisione definitiva sul ricorso gerarchico eventualmente proposta dal maestro contro il suo licenziamento, oppure non siano trascorsi i termini per proporlo, non si puo' provvedere al posto che in via provvisoria.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva