Art. 134-bis

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[1](Art. 13, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]E' dispensato dal servizio l'insegnante che per manifestazioni compiute nella scuola o fuori di essa non dia piena garanzia di un fedele adempimento dei suoi doveri o si ponga in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo.

[3]All'insegnante proposto per la dispensa dal servizio e' fissato un termine per presentare, ove creda, le sue deduzioni.

[4]La dispensa e' deliberata, tanto per gl'insegnanti dei ruoli regionali quanto per quelli dei ruoli comunali, dal Regio provveditore agli studi, sentito il parere del Prefetto.

[5]Per gli insegnanti dipendenti dal Governatorato di Roma, provvede il Governatore.

[6]Il titolo della dispensa deve risultare dalla relativa deliberazione, nella quale si deve inoltre far cenno del parere del Prefetto.

[7]Alla dispensa degli insegnanti messi a disposizione del Ministero degli affari esteri per l'insegnamento nelle scuole italiane all'estero provvede il Ministro per gli affari esteri previo parere del Consiglio di amministrazione del Ministero stesso, del quale parere sara' fatto cenno nel decreto di dispensa.

Testo vigente dal 9 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art134bis · fonte su Normattiva