Art. 134
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[1](Art. 13, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Il Regio provveditore ed il Comune possono in qualunque tempo, con deliberazione motivata, dispensare dal servizio l'insegnante per inettitudine didattica sopravvenuta in seguito ad infermita' o per insufficienza didattica comprovata da rapporti informativi delle autorita' ispettive e direttive, relativi all'ultimo triennio.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva