Art. 135
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[1](Art. 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]Gli insegnanti, i quali abbiano compiuto il 45° anno di servizio e il 65° anno di eta', cessano di far parte del personale di ruolo e sono ammessi a liquidare quanto loro compete a norma delle disposizioni vigenti.
[3]Indipendentemente dalla disposizione del comma precedente, i maestri, che abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di eta' e 25 anni di servizio, possono essere collocati a riposo di ufficio quando dai rapporti informativi risulti che non prestano opera efficace nella scuola.
[4]Le stesse norme valgono per i direttori comunali.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva