Art. 136
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[1](Art. 21, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Gli insegnanti elementari possono ottenere, per giustificati motivi, congedi ordinari per non oltre 15 giorni in ciascun anno scolastico.
[3]Il congedo e' accordato dal direttore o dal sindaco se non supera i 10 giorni; per congedi di durata maggiore provvede l'ispettore o la Giunta municipale, secondo che trattasi di maestri dei ruoli del Regio Provveditorato o dei Comuni autonomi.
[4]Decorsi i 15 giorni, l'insegnante puo' chiedere di essere collocato in aspettativa per giustificati motivi di famiglia.
[5]L'aspettativa e' concessa dal Regio provveditore o dalla Giunta municipale e non puo' durare piu' di un anno. Essa non da' diritto allo stipendio e non e' computabile agli effetti della anzianita' di servizio.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 24 maggio 1927 · versione 0 su Normattiva