Art. 139
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 24, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]I Comuni autonomi provvedono alle supplenze in modo analogo a quello indicato all'articolo precedente, giusta le norme del regolamento. Essi, pero', han facolta' di provvedere alle supplenze mediante un corpo di insegnanti in soprannumero, i quali possono anche essere adibiti ad altri servizi scolastici, e devono essere nominati per concorso, a norma dell'art. 122.
[3]I maestri in soprannumero sono nominati titolari per anzianita' senza demeriti, di mano in mano che si rendano vacanti i posti relativi, rimanendo in ogni caso assegnati alla categoria dei titolari di prima nomina secondo gli organici comunali, o, in difetto di organici, ai posti di grado inferiore rurale.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva