Art. 140

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[1](Art. 25, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario, esclusa l'indennita' di residenza.

[3]Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art140 · fonte su Normattiva