Art. 140
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[1](Art. 25, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]I supplenti sono retribuiti, in proporzione del servizio prestato, a decimi dello stipendio spettante al maestro straordinario, esclusa l'indennita' di residenza.
[3]Nella stessa misura sono retribuiti i maestri provvisori.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva