Art. 141

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[1](Art. 10, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996; art. 3 R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).

[2]Presso gli istituti superiori di magistero puo' essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.

[3]Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie e' riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art141 · fonte su Normattiva