Art. 141
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[2]Presso gli istituti superiori di magistero puo' essere tenuto per un biennio, in missione, un certo numero di maestri non superiore a quaranta, i quali conservano lo stipendio e la sede.
[3]Per la scelta di tali maestri il Ministero bandisce ogni anno un concorso per titoli. Nel bando saranno contenute le norme del concorso. Sino all'anno scolastico 1929-30 ai maestri nati nelle nuove Provincie e' riservato un quarto dei posti di cui al comma precedente.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva