Art. 144-bis
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[1](Art. 16, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.
[3]L'assegnazione della sede e' fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro e' trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti cosi assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti da altre Amministrazioni scolastiche
Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 9 su Normattiva