Art. 144-bis

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[1](Art. 16, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]E' data facolta' al Ministro per la pubblica istruzione di trasferire per motivi di servizio ad altra regione i maestri dei ruoli regionali.

[3]L'assegnazione della sede e' fatta dal provveditore, alle cui dipendenze il maestro e' trasferito, ed ha carattere definitivo anche se deliberata in corso d'anno scolastico. I posti cosi assegnati vanno in diminuzione di quelli riservati ai trasferimenti da altre Amministrazioni scolastiche

Testo vigente dal 28 febbraio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 9 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art144bis · fonte su Normattiva