Art. 144

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[1](Art. 16, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Gli insegnanti possono essere trasferiti da uno ad altro Comune dipendente dallo stesso Regio Provveditorato su domanda motivata da giustificate ragioni personali o di famiglia, o per motivi di servizio da indicarsi nel provvedimento. In quest'ultimo caso, quando il trasferimento avvenga in corso d'anno, l'assegnazione della sede ha carattere provvisorio; l'assegnazione della sede definitiva avra' luogo nel termine normale dei trasferimenti.

[3]Gli insegnanti delle Amministrazioni scolastiche possono, su loro domanda, essere trasferiti a posti vacanti nei Comuni che conservano l'amministrazione delle scuole, purche' vi consentano il Comune presso cui chiedono di essere trasferiti ed il Regio provveditore da cui dipendono.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art144 · fonte su Normattiva