Art. 145

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[1](Art. 17, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132 e art. 3, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Quando ad una stessa sede aspirano piu' insegnanti della stessa o di diversa Amministrazione il Regio provveditore tiene conto, nel disporre il trasferimento, dei seguenti elementi in ordine di preferenza:

  • a)ragioni di famiglia;
  • b)ragioni di salute;
  • c)desiderio di trasferirsi nel Comune di nascita;
  • d)anzianita' complessiva di ruolo, salva la disposizione dell'art. 150, e qualita' del servizio.

[3]A parita' degli elementi di cui al comma precedente, il Regio provveditore da' la preferenza all'insegnante che debba essere destinato ad altra sede per soppressione o trasformazione a causa di scarso rendimento della scuola in cui insegna, a meno che lo scarso rendimento non sia a lui imputabile.

[4]E' considerata come motivata da ragioni di famiglia la domanda di trasferimento, presentata da un insegnante che appartenga ad Associazioni o Comunita' religiose, per la sede nella quale l'Associazione o Comunita' svolga per suo particolare compito opera apprezzabile nel campo dell'assistenza scolastica, delle opere integrative della scuola e della beneficenza in genere.

[5]Le norme particolareggiate per l'applicazione del presente articolo sono dettate dal regolamento.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 21 luglio 1926 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art145 · fonte su Normattiva