Art. 146

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[1](Art. 18, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Gli insegnanti elementari dei Comuni che hanno l'amministrazione delle scuole non possono, di regola, essere trasferiti da una scuola ad altra situata in edificio diverso dello stesso Comune, se non per loro domanda o col loro consenso.

[3]Al trasferimento da una scuola all'altra del centro o di una stessa frazione, puo' tuttavia provvedersi d'ufficio per deliberazione della Giunta municipale, presa a maggioranza assoluta di voti, soltanto per specificate ragioni di servizio, le quali devono comunicarsi all'interessato.

[4]Le deliberazioni di trasferimento di ufficio devono essere approvate dal Regio provveditore.

[5]Gli insegnanti dei Comuni autonomi possono essere trasferiti, col consenso del Comune e del Regio provveditore, nei ruoli dell'Amministrazione scolastica. Essi sono iscritti nella classe corrispondente al servizio prestato.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art146 · fonte su Normattiva