Art. 147
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[1](Art. 19, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[3]Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.
[4]Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva