Art. 147

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[1](Art. 19, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Prima di procedere ai trasferimenti, il Regio provveditore deve pubblicare l'elenco delle sedi vacanti, comprendendovi quelle coperte in via provvisoria, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 122, dell'art. 131, comma 3°, e dell'art. 144, comma 1°.

[3]Di regola, non si fa luogo a trasferimento di insegnanti, che non abbiano compiuto almeno un biennio di insegnamento nella sede in cui si trovano.

[4]Salvo i casi di motivi di servizio, tutti i trasferimenti preveduti negli articoli precedenti debbono essere deliberati e partecipati agli interessati entro il mese di agosto, prima che si sia proceduto alle nomine di nuovi insegnanti.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art147 · fonte su Normattiva