Art. 148

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[1](Art. 20, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditorato sono promossi per anzianita' senza demeriti.

[3]La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte.

[4]La deliberazione del Regio provveditore di ritardo della promozione e' presa sentito il Consiglio scolastico ed ha carattere definitivo.

[5]Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, sprovvisti di proprio regolamento.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art148 · fonte su Normattiva