Art. 148
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[1](Art. 20, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Da una classe di ruolo all'altra i maestri dipendenti dal Regio provveditorato sono promossi per anzianita' senza demeriti.
[3]La promozione puo' essere ritardata di un anno per scarso rendimento o per condotta morale censurabile o per punizioni inflitte.
[4]La deliberazione del Regio provveditore di ritardo della promozione e' presa sentito il Consiglio scolastico ed ha carattere definitivo.
[5]Le disposizioni precedenti si applicano ai Comuni aventi la diretta amministrazione delle scuole, sprovvisti di proprio regolamento.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva