Art. 149
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[1](Art. 5. R. decreto 1° ottobre 1923, n. 2185).
[2]I maestri i quali a norma dell'art. 31 insegnano anche la seconda lingua nella propria o in piu' classi della medesima scuola, in ore soprannumerarie, hanno diritto alla abbreviazione di un anno sui periodi prescritti per l'attribuzione degli aumenti di stipendio, qualora i risultati conseguiti nello insegnamento siano, a giudizio dell'ispettore, lodevoli.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva