Art. 15
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[1](Art. 11, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Il Regio ispettore scolastico vigila sull'istruzione pubblica e privata nell'ambito della sua circoscrizione; autorizza l'apertura di scuole o di istituti privati di istruzione elementare; provvede alla supplenza dei direttori assenti con incarico a direttori di sedi viciniori; rilascia i certificati di servizio ai maestri sulla base dei verbali di visita e dei rapporti informativi; decide definitivamente sui ricorsi contro i risultati dei verbali di visita ((i dinieghi di congedo)) e l'assegnazione delle classi fatta dai direttori didattici.
Testo vigente dal 24 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 12 su Normattiva