Art. 152
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[1](Art. 27, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Le punizioni disciplinari indicate nell'articolo precedente, ad eccezione di quelle dei numeri 1° e 2°, sono inflitte, previo giudizio istituito innanzi al Consiglio di disciplina, nei modi e con le formalita' stabilite dal regolamento.
[3]Le dimissioni dell'incolpato, tuttoche' accettate, non impediscono ne' interrompono i procedimenti iniziati o da iniziarsi contro di lui per fatti che possano dar luogo all'applicazione delle pene del licenziamento o della interdizione.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva