Art. 153

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[1](Art. 28, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]In caso di urgenza il provveditore o il sindaco d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordini nel Comune.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art153 · fonte su Normattiva