Art. 153
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[1](Art. 28, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]In caso di urgenza il provveditore o il sindaco d'accordo con l'ispettore, secondo che si tratti di maestri dei ruoli del Regio provveditorato o comunali, puo' sospendere dall'esercizio delle sue funzioni quel maestro che non potrebbe, senza grave inconveniente, continuarlo o che, per cause a lui imputabili, sia divenuto occasione di scandalo o di disordini nel Comune.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva