Art. 154

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[1](Art. 29, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]I provvedimenti dell'autorita' scolastica riguardanti le nomine provvisorie e le supplenze, i congedi e le aspettative, le assegnazioni di classi e i certificati di servizio dei maestri elementari sono definitivi.

[3]Contro ogni altro provvedimento della stessa autorita' scolastica, riguardante lo stato giuridico ed economico dei maestri elementari, e' ammesso, entro il termine di 30 giorni, il ricorso al ministro della pubblica istruzione.

[4]((E' pure ammesso, entro lo stesso termine, ricorso al Ministro per la pubblica istruzione contro la dispensa dal servizio, deliberata dal Governatore di Roma, a norma dell'art. 134-bis)).

[5]Sui ricorsi contro i trasferimenti d'ufficio, i licenziamenti, le dispense dal servizio, le decadenze dal posto, e contro le punizioni disciplinari del licenziamento e della interdizione, la decisione del ministro deve essere preceduta dal parere della Commissione di cui agli art. 6 lettera c) e 12 del R. decreto 16 luglio 1923, n. 1753.

[6]Contro i provvedimenti disciplinari portanti pena diversa dal licenziamento e dalla interdizione non e' ammesso ricorso che per soli motivi di violazione di legge, incompetenza od eccesso di potere.

[7]Spetta al ministro di pronunciare senz'altro la irricevibilita' o inammissibilita' di ricorsi prodotti fuori termine senza l'osservanza delle forme prescritte.

[8]Indipendentemente dalla presentazione di ricorsi, puo' il ministro in qualunque tempo, d'ufficio o su denuncia, annullare in casi gravi provvedimenti dell'autorita' scolastica locale, contrari alle leggi e ai regolamenti.

Testo vigente dal 9 maggio 1927 al 16 dicembre 2010 · versione 11 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art154 · fonte su Normattiva