Art. 155

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1](Art. 30, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).

[2]Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.

[3]Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.

[4]Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.

[5]Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve esser dato alcun seguito.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art155 · fonte su Normattiva