Art. 155
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[1](Art. 30, R. decreto 7 ottobre 1923, n. 2132).
[2]Il termine per la presentazione del ricorso decorre, per le persone e per gli enti direttamente interessati, dal giorno della notificazione ad essi fatta in forma amministrativa della deliberazione dell'autorita' scolastica; in tutti gli altri casi, dal giorno dell'affissione all'albo, la quale si compie mediante il deposito dell'atto per quindici giorni nell'ufficio scolastico a disposizione degli interessati e mediante la simultanea pubblicazione di un avviso all'albo dell'ufficio stesso.
[3]Il ricorso deve essere presentato al Regio provveditore agli studi, e sara' depositato e pubblicato nell'albo nei modi indicati nel comma precedente per l'affissione delle deliberazioni.
[4]Il deposito e la pubblicazione all'albo hanno, a tutti gli effetti di legge, valore di notificazione agli interessati.
[5]Ai ricorsi che pervengono direttamente al Ministero non deve esser dato alcun seguito.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva