Art. 157-bis
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[1]I Comuni le cui scuole elementari sono amministrate dai Regi provveditori agli studi corrispondono allo Stato un contributo annuo di L. 800 per ciascun posto di insegnante di scuole classificate e provvisorie legalmente istituite.
[2]Ogni quinquennio, a far data dal 1° gennaio 1924, e con Regi decreti da emanarsi su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, di concerto con quello per le finanze, verra' stabilito il contributo suddetto in base ai posti d'insegnante di cui al precedente comma esistenti all'inizio del periodo quinquennale.
Testo vigente dal 14 ottobre 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva