Art. 158
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]Ai maestri ai quali sia affidato, in orari diversi, l'insegnamento di due sezioni della stessa classe o di due classi diverse e' corrisposta annualmente, oltre lo stipendio, la somma di L. 800.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva