Art. 159
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[1](Art. 4, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]Il maestro in soprannumero e' considerato, agli effetti dello stipendio, come straordinario e non consegue la nomina ad ordinario se non dopo un triennio dalla titolarita'.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva