Art. 16
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[1](Art. 12, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Gli ispettori scolastici, cui non sia assegnata una circoscrizione ispettiva, saranno distribuiti dal Ministero tra le citta' sedi di Provveditorato e gli altri centri urbani per la vigilanza sui collegi e sulle scuole private, sugli istituti speciali, sulle classi per tardivi ed anormali, sugli asili infantili e sulle altre opere integrative della scuola.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva