Art. 160
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[2]Al maestro, che abbia precedente servizio di insegnante, e' computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.
[3]Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.
[4]Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella E annessa al presente testo unico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva