Art. 160

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[1](Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996 e art. 9, R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943).

[2]Al maestro, che abbia precedente servizio di insegnante, e' computato, agli effetti della iscrizione nel ruolo, il servizio precedente per intero, se trattasi di servizio di titolare o di maestro in soprannumero, e per un terzo se trattasi di servizio di supplente o provvisorio, sempre che il servizio sia stato prestato in scuole elementari pubbliche dipendenti dallo Stato, dalle Provincie, dai Comuni o da Enti morali che mantengano scuole riconosciute a sgravio.

[3]Questa norma si applica anche nel caso di maestri trasferiti da altro Comune.

[4]Il computo del precedente servizio viene fatto sempre in base alla tabella E annessa al presente testo unico.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art160 · fonte su Normattiva