Art. 161

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[1](Articolo unico, legge 26 marzo 1893, n. 159).

[2]Nei Comuni che conservano la diretta amministrazione delle scuole l'esattore comunale o consorziale e' obbligato a pagare puntualmente alla scadenza gli stipendi ai maestri elementari.

[3]La mancanza di fondi in cassa non esonera l'esattore dal predetto obbligo. In tale caso egli deve anticipare le somme necessarie e ne percepisce, a carico del Comune, l'interesse del 5 per cento dalla data dei pagamenti.

[4]Le prime riscossioni di sovrimposte, di tasse o di entrate comunali, successive ai pagamenti delle somme anticipate dall'esattore, s'intendono fatte in isconto di tale suo credito, sino alla concorrenza del medesimo e dei relativi interessi.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art161 · fonte su Normattiva