Art. 164
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[1](Art. 13, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2996).
[2]I Comuni di cui all'articolo precedente applicheranno ai maestri e ai direttori per tutti gli anni di servizio utili, comunque prestati alle dipendenze dei Comuni o dello stato, le norme piu' favorevoli dei propri regolamenti sulle pensioni.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva