Art. 166
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[1](Art. 316 comma 2°, legge 13 novembre 1859, n. 3725 e art. 1, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]L'istruzione dei fanciulli dal sesto al quattordicesimo anno di eta' e' obbligatoria.
[3]Nessuno puo' essere iscritto al primo corso, in qualita' di allievo regolare, se non ha raggiunto l'eta' di sei anni.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva