Art. 168

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[1](Art. 3, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Rispondono dell'adempimento dell'obbligo scolastico i genitori o chiunque a qualsiasi titolo ne faccia le veci, e i datori di lavoro.

[3]Per gli esposti e gli altri fanciulli senza famiglia, accolti negli istituti di beneficenza, rispondono i direttori degli istituti medesimi, e, quando questi fanciulli siano affidati cure di private persone, il capo di famiglia, che riceve il fanciullo dall'istituto.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art168 · fonte su Normattiva