Art. 17
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[1](Art. 13, R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453).
[2]Il direttore didattico governativo visita le scuole e compila i rapporti informativi sugli insegnanti; assegna, annualmente, i maestri alle varie classi disciplinando i turni; provvede alla continuita' dell'insegnamento nei casi di assenza dei maestri; determina il calendario e l'orario delle scuole e fissa i giorni degli esami, nominando altresi' le Commissioni esaminatrici; propone nuovi ordinamenti, riordinamenti e sdoppiamenti di classi nell'interesse della scuola.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva