Art. 170
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[1](Art. 5, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]L'obbligo scolastico e' esteso ai ciechi e ai sordomuti che non presentino altra anormalita' che ne impedisca loro l'ottemperanza. Per i sordomuti i' esteso fino al sedicesimo anno di eta'.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva