Art. 172

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[1](Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art172 · fonte su Normattiva