Art. 172
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[1](Art. 7, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Nel caso che i genitori provvedano privatamente all'istruzione dei ciechi o sordomuti obbligati, questi devono al quattordicesimo e rispettivamente al sedicesimo anno di eta' sostenere un esame presso uno degli istituti riconosciuti a norma dell'articolo precedente.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva