Art. 176
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[1](Art 11, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]I Consigli di amministrazione dei singoli Regi istituti dei sordomuti hanno facolta' di provvedere, con personale incaricato, alla assistenza religiosa e sanitaria degli alunni, agli insegnamenti di educazione fisica e di arti e mestieri ed alle altre forme di educazione che, a giudizio del Ministero, siano ritenute indispensabili per l'adempimento degli obblighi derivanti dal presente decreto.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva