Art. 177
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[1](Art. 12, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Il sindaco ha l'obbligo di trasmettere ogni anno, almeno un mese prima della riapertura delle scuole, al Regio ispettore scolastico della circoscrizione l'elenco dei fanciulli che per ragioni di eta' hanno obbligo scolastico con l'indicazione del centro scolastico che presumibilmente deve accoglierli e il nome dei genitori o di chi ne tiene luogo.
[3]L'ispettore promuove l'iscrizione degli obbligati e, iniziatosi l'anno scolastico, riscontra questo elenco col registro dei fanciulli iscritti nelle scuole, accertando chi siano gl'inadempienti.
[4]L'elenco degli inadempienti viene, su richiesta dell'autorita' scolastica, affisso nell'albo pretorio per la durata di un mese.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva