Art. 179
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[1](Art. 14, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alla persona di cui all'art. 168.
[3]Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il sindaco che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva