Art. 179

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[1](Art. 14, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Durante il corso dell'anno scolastico, constatata l'assenza ingiustificata di fanciulli obbligati, i direttori o i maestri spediscono avvisi individuali raccomandati alla persona di cui all'art. 168.

[3]Se l'avviso non avra' efficacia ne avvertiranno entro dieci giorni il sindaco che applichera' senz'altro indugio le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art179 · fonte su Normattiva