Art. 18
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[1](Art. 20 R. decreto 3 novembre 1923, n. 2453; articoli 6 e 8 R. decreto-legge 18 maggio 1924, n. 943, art 4, comma 1°, R. D. L. 6 novembre 1924, n. 1937).
[2]Gli ispettori scolastici e i direttori didattici governativi sono nominati per concorso per titoli ed esami, da espletarsi secondo le disposizioni del regolamento.
[3]La tassa di ammissione al concorso e' di lire 50.
[4]Agli effetti dell'ammissione ai futuri Concorsi per i posti di ispettore scolastico e' riconosciuto il titolo di abilitazione all'ispettorato a coloro tra gli attuali direttori didattici governativi che abbiano tenuto l'ufficio ispettivo in dipendenza del decreto-legge Luogotenenziale 27 aprile 1919, n. 771.
[5]((I direttori didattici senza insegnamento dei Comuni, le cui scuole elementari passino all'Amministrazione dei Regi provveditorati agli studi, quando siano stati nominati a norma di legge, possono, all'atto del passaggio delle scuole, in seguito a loro domanda, essere assunti, senza esami nel ruolo dei direttori didattici governativi.
[6]La decorrenza della nomina sara' quella della data in cui le scuole dei Comuni furono assunte dai Provveditorati e nel ruolo i nuovi direttori saranno inscritti subito dopo il direttore che per ultimo aveva ottenuto la nomina alla data predetta)).
[7]Coloro che abbiano stipendio superiore a quello iniziale di direttore didattico governativo, compreso il supplemento di servizio attivo, conservano la differenza ad personam da riassorbire nei successivi aumenti.
[8]Ai direttori didattici governativi in prova, assunti per concorso, spetta durante il periodo di prova un assegno mensile pari allo stipendio di cui essi erano provvisti nel ruolo di provenienza, senza alcun diritto a supplemento di servizio attivo.
[9]La presente disposizione si applica ai concorsi per direttori didattici e direttrici didattiche eventualmente banditi.
Testo vigente dal 7 ottobre 1926 al 6 agosto 1927 · versione 6 su Normattiva