Art. 181

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[1](Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).

[2]Sono assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.

Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1925-01-22;432~art181 · fonte su Normattiva