Art. 181
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[1](Art. 16, R. decreto 31 dicembre 1923, n. 3126).
[2]Sono assoggettati ad un'ammenda doppia di quella stabilita nell'articolo precedente i datori di lavoro che occupino nella loro azienda fanciulli inadempienti all'obbligo scolastico.
Testo vigente dal 27 aprile 1925 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva